mercoledì 17 luglio 2024

CALCIOSARDO:COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 4 FIGC SARDEGNA (17/07/2024)

Di Redazione.


1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 15.07.2024 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 3

Deferimento di:

- Sig. Marco Congiu;

- Pol. Senorbì.

(procedimento prot. 31987/797 pfi 23-24)

La Procura Federale Interregionale della FIGC, con atto del 26 giugno 2024, ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Marco Congiu, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Senorbi, e la società Polisportiva Senorbi per rispondere:

- il sig. Marco Congiu della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della propria audizione da parte della Procura Federale in data 23.1.2024, rilasciato una dichiarazione mendace affermando di non conoscere il sig. Luca Scalas unitamente al quale, invece, ha disputato il campionato Juniores nella stagione sportiva 2015 - 2016 nella squadra della società Libertas Barumini, per la quale erano entrambi tesserati;

- la società Pol. Senorbi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Congiu, così come riportati

nel precedente capo di incolpazione.

Sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il signor Giovanni Pireddu, presidente della Polisportiva Senorbì, assistito dall’Avv. Luigi Follese, anch’egli presente.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale, del signor Giovanni Pireddu e dell’Avv. Luigi Follese, che ha prodotto le procure rilasciategli dai deferiti.

Il signor Pireddu ha contestato la sussistenza degli addebiti, ribadendo che la Pol. Senorbì ha solo e sempre sollecitato la verifica del numero di maglia n.24 indossata da giocatore della Libertas Barumini e che perciò ha prodotto le fotografie riproducenti il calciatore che portava la citata maglia n.24.

L’Avv. Follese ha richiamato il contenuto della memoria trasmessa anche a questo Tribunale.

Con tale atto i deferiti non contestano che in sede di audizione il Congiu abbia affermato di non conoscere Luca Scalas, ma precisano che l’affermazione fu fatta in perfetta buona fede in quanto, nel momento in cui fu esternata, il Congiu non ricordava di conoscere lo Scalas.

Secondo la prospettazione difensiva infatti, il Congiu non rammentava la conoscenza dello Scalas perché: gli fu richiesto all’improvviso se conoscesse lo Scalas, senza l’esibizione di alcuna foto che ne ritraesse il viso e lo rendesse chiaramente riconoscibile; il Congiu aveva giocato con lo Scalas un solo campionato Juniores nove anni prima a Barumini, allenandosi con la prima squadra; egli abitava ed abita a Guamaggiore e non aveva coltivato altre frequentazioni a Barumini; i caratteri somatici dello Scalas erano sicuramente mutati nel tempo.

I deferiti hanno altresì sostenuto che essi non avevano alcun interesse ad accertare l’identità di Luca Scalas e la Polisportiva Senorbì pure che, incredibilmente, ella da reclamante, per quella che riteneva una grave irregolarità poi regolarmente accertata, si trovava ad essere indicata come complice di un mendacio sicuramente inutile.

Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l’affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto, di infliggere al sig. Marco Congiu la sanzione 6 giornate di squalifica nel campionato di competenza e l’ammenda di euro 300,00 alla Pol. Senorbì.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udite le parti, visto l’atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva -in fatto e diritto- quanto segue.

Premesso in fatto.

Con ricorso presentato al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Sardegna la società Polisportiva Senorbì contestava che, in occasione della gara Pol. Senorbì – Libertas Barumini del 10.12.2023 valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria e conclusasi col risultato di 1-2 per la Libertas Barumini, quest’ultima società avrebbe schierato tra le fila della propria squadra un calciatore con la maglia n. 24 non presente in distinta, sollecitando perciò l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara per tre a zero per la Libertas Barumini.

La Libertas Barumini deduceva che la maglia numero “24” era stata indossata sin dall’origine dal giocatore Scalas Luca, erroneamente indicato in distinta col numero “14”, e che ciò era accaduto perché, considerata la piccola taglia, lo Scalas non era riuscito ad indossare la maglia numero “14”.

Il Giudice Sportivo disponeva accertamenti per mezzo della Procura Federale.

La Procura Federale provvedeva perciò ad ascoltare come testimone in data 23.1.2024 il sig. Marco Congiu, calciatore tesserato per la Pol. Senorbi, il quale riferiva di essere stato tesserato per la Libertas Barumini juniores per una stagione sportiva ma di non conoscere il sig. Luca Scalas, precisando pure di non conoscere nessun Luca Scalas della Libertas Barumini, di non aver mai giocato con un giocatore Luca Scalas della Libertas Barumini, nemmeno nell'anno in cui era stato tesserato con tale squadra, di non conoscere Luca Scalas e quindi di non poter affermare se costui era in campo nella partita da lui disputata contro la Libertas Barumini.

Emergeva documentalmente che i signori Marco Congiu e Luca Scalas avevano giocato nella stessa squadra nel 2016 nel campionato juniores e che le fattezze fisiognomiche del giocatore della Libertas Barumini che indossava la maglia numero “24”, come risultanti dalle riproduzioni fotografiche acquisite, erano corrispondenti alla fisiognomia dello Scalas Luca.

Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Sardegna, quindi, con decisione pubblicata in data 08.02.2024 rigettava il ricorso della Pol. Senorbì, irrogava l’ammenda di €. 80.00 alla Pol. Libertas Barumini per la mancata correzione, secondo la procedura NOIF, della distinta di gara e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per la valutazione della condotta tenuta dal calciatore Congiu Marco della Pol. Senorbì in occasione della testimonianza da lui resa nanti il Procuratore Federale il 23.01.2024.

La Procura federale, quindi, ricevuto il menzionato provvedimento del Giudice sportivo, avviava il procedimento disciplinare, all’esito del quale deferiva il sig. Marco Congiu e la Pol. Senorbì.

L’addebito disciplinare mosso al signor Marco Congiu.

Il sig. Marco Congiu è chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere rilasciato una dichiarazione mendace in occasione della sua audizione da parte della Procura Federale in data 23.01.2024.

Egli, nel corso dell’audizione del 23.01.2024 (in atti), ha ammesso di essere stato tesserato per la Libertas Barumini per una stagione sportiva, disputando il campionato juniores, ma ha ripetutamente negato di conoscere sig. Luca Scalas, specificando: di non essere in grado di riconoscere il giocatore con la maglia n.24 della Libertas Barumini nella fotografia (riproducente lo Scalas) che gli veniva esibita; di non conoscere nessun Luca Scalas della Libertas Barumini; di non aver mai giocato con un giocatore Luca Scalas della Libertas Barumini, nemmeno nell'anno in cui era stato tesserato con tale squadra; di non conoscere Luca Scalas.

Le affermazioni del signor Marco Congiu risultano smentite:

- dalla circostanza, documentale, che il sig. Marco Congiu ed il sig. Luca Scalas sono stati entrambi tesserati, nella stagione sportiva 2015 - 2016, per la stessa società Libertas Barumini;

- dalla fotografia in atti che li riproduce festanti ed affiancati negli spogliatoi al termine della gara Barumini - Senorbi del Campionato Juniores della stagione sportiva 2015/2016;

- dalle dichiarazioni del signor Luca Scalas che ha rammentato di conoscere Marco Congiu per aver fatto le giovanili con lui a Barumini;

- da quelle del signor Luca Vinci che ha riferito di aver inizialmente consegnato a Luca Scalas la maglia n.14 che era risultata troppo piccola, ciò che lo induceva a dargli la maglia n.24, ma soprattutto che Marco Congiu negli anni scorsi era stato tesserato con la Libertas Barumini e che perciò conosceva Luca Scalas.

Le deduzioni svolte dai deferiti sono prive di fondamento.

Il sig. Marco Congiu, infatti, nel corso dell’audizione del 23.01.2024 (in atti), reiteratamente sollecitato, ha ripetutamente negato di conoscere sig. Luca Scalas.

Il Congiu ha, prima, precisato, a fronte di una domanda aperta, di aver disputato un campionato juniores con la Libertas Barumini e, quindi, richiesto se avesse conosciuto Luca Scalas della Libertas Barumini o se avesse mai giocato con Luca Scalas nella Libertas Barumini, ha categoricamente escluso di aver mai conosciuto lo Scalas e di aver mai giocato con lui.

Non si è trattato perciò né di domanda a bruciapelo né di una risposta formulata in buona fede, determinata dall’assenza di un preciso ricordo.

Se così fosse stato il Congiu avrebbe certamente affermato di non ricordare le circostanze su cui era chiamato a rispondere anziché escluderle perentoriamente.

Del resto, il signor Luca Vinci (accompagnatore della Libertas Barumini) non ha avuto difficoltà a ricordare che il Congiu aveva giocato con la Libertas Barumini insieme allo Scalas e che i due si conoscevano.

Deve, perciò, essere affermata la responsabilità del Congiu in ordine all’illecito disciplinare che gli viene contestato.

In simile prospettiva si evidenzia che l’art. 4, primo comma, del Codice di giustizia sportiva dispone che i soggetti dell’ordinamento sportivo, tra i quali va annoverato anche il Congiu ex art. art.2 C.G.S., “sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

Da tale disposizione si desume che i soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare una condotta ispirata al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, i quali costituiscono valori fondamentali nel mondo dello sport, ed in particolare che i tesserati, ivi compresi i calciatori, devono tenere un comportamento conforme ai principi fissati dal richiamato art.4.

Tale regola di condotta trova applicazione “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4 C.G.S.) e quindi anche nel corso delle indagini svolte dalla Procura federale per accertare l’esistenza o meno di un fatto rilevante per l’esito di una competizione sportiva.

Essa, infatti, si traduce nel dovere di rappresentare all’organo inquirente -secondo correttezza, lealtà e buona fede- le circostanze su cui si è chiamati a rendere testimonianza in quanto nell’ordinamento sportivo il rispetto della lealtà processuale, anche nella fase delle indagini o degli accertamenti disposti dall’organo giudicante, è elevato a dovere di rilevanza disciplinare.

Giova, pure, rammentare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza sportiva quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (cfr. per tutte CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).

La disamina del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini dalla Procura Federale Interregionale, ritualmente versato in atti, consente di affermare la sussistenza, nel caso di specie pure al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’illecito disciplinare contestato al signor Marco Congiu, che -rendendo dichiarazioni non corrispondenti al vero- non ha rispettato il dovere, discendente dall’art.4 C.G.S., di rappresentare all’organo inquirente secondo correttezza, lealtà e buona fede le circostanze su cui si era chiamato a rendere testimonianza

L’addebito mosso alla Pol. Senorbì.

Il Congiu all’epoca dei fatti era tesserato con la Pol.Senorbì.

Della condotta tenuta dal Congiu, deriva perciò a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., la responsabilità della società Pol. Senorbì.

Come è noto l’art. 6, comma 2, C.G.S. dispone che la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 C.G.S..

La c.d. responsabilità oggettiva delle società trova il proprio fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione di misure idonee a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva. Essa ha altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati.

La sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo, ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari alla società.

Del resto, anche altri ordinamenti prevedono ipotesi di responsabilità indiretta, per fatto altrui. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie contemplata dall’art.2049 cod.civ., che stabilisce che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e che si applica ad ogni caso in cui esista un rapporto di preposizione. Anche in quel caso il preponente risponde di un fatto illecito che non ha commesso direttamente, e non è ammesso a provare la sua mancanza di colpa o il caso fortuito, né di non aver potuto impedire il fatto.

Va aggiunto che non è dubitabile l’astratta vantaggiosità che la Pol. Senorbì avrebbe potuto trarre dalle dichiarazioni rese dal Congiu alla Procura federale, risultando esse idonee a determinare un diverso esito del risultato della gara, come peraltro sollecitato dalla stessa Pol. Senorbì. Ciò smentisce pure la deduzione formulata dai deferiti circa la mancanza di interesse ad accertare l’identità di Luca Scalas.

Del pari infondata è l’ulteriore considerazione della Polisportiva Senorbì circa l’inutilità, per la stessa società, del mendacio commesso dal Congiu.

Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, per responsabilità diretta il tesserato che si sia reso autore di un illecito ritenuto sanzionabile dall’ordinamento sportivo e, a titolo di responsabilità oggettiva, la società con la quale il soggetto ritenuto autore dell’illecito sportivo è tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la società sia estranea (così Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 novembre 2015, n. 58).

Per principio pacifico, peraltro, non può essere esclusa la responsabilità oggettiva di una società anche quando i comportamenti illeciti commessi da un proprio tesserato sono addirittura controproducenti per le sorti della società, come accade quando un tesserato è ritenuto responsabile per aver contribuito ad alterare il risultato di una partita a danno della propria squadra.

In tutti i casi, come si ricava dal provvedimento del Giudice sportivo del Comitato Regionale Sardegna, pubblicato il 08.02.2024, la Pol. Senorbì aveva sollecitato l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara per tre a zero per la Libertas Barumini.

Il trattamento sanzionatorio.

Agli effetti della sanzione da irrogare, al Congiu ex art. 9 C.G.S. e alla Pol. Senorbì ex art. 8 C.G.S., si deve tener conto che le dichiarazioni del sig. Marco Congiu, se non adeguatamente verificate, avrebbero potuto comportare la modifica del risultato della gara, come legittimamente maturato sul campo, consentendo alla Pol. Senorbì, che in quella competizione era risultata sconfitta, di conseguire, attraverso il sollecitato intervento del Giudice sportivo, una c.d. “vittoria a tavolino”.

Si ritiene perciò equo applicare al sig. Marco Congiu quattro giornate di squalifica, da scontare nel campionato di competenza, e alla Pol. Senorbì l’ammenda di euro 250,00.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND ritenuta la responsabilità del signor Marco Congiu per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e quella della società Pol. Senorbi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del

Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

- di irrogare al signor Marco Congiu, ex art. 9 C.G.S., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive,

da scontare nel campionato di competenza;

- di irrogare alla Pol Senorbì, ex art. 8 C.G.S., l’ammenda di euro 250,00.

Il Segretario Il Presidente

A.Madau G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 17 Luglio 2024

Nessun commento:

Posta un commento

Qualsiasi commento anonimo o riportante link NON sarà pubblicato

Any anonymous or linked comments will NOT be published