Di Redazione.
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "TUF");
PREMESSO che la Vinonovo by Trading up s.r.l. (di seguito "Vinonovo") ha proposto ai possessori di bond argentini, mediante la divulgazione di materiale promozionale, nonché attraverso il proprio sito web www.vinonovo.it, l'utilizzo dei medesimi per l'acquisto di vino, offrendo loro "la possibilità di recuperare fino al 75% dell'investimento iniziale in bond argentini";
PREMESSO che tale iniziativa è stata, altresì, descritta e promossa da alcuni articoli di stampa quotidiana in data 26 ottobre 2005;
VISTO l'art. 1, comma 1, lett. v), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che definisce come offerta pubblica di acquisto e scambio "ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'art. 100, nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento";
VISTO che, ai fini suindicati, l'art. 33, comma 1, lett. a) e b) del regolamento n. 11971/99, nel testo in vigore alla data della suddetta proposta (oggi modificato con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005), stabiliva rispettivamente un limite di duecento soggetti ed uno di € 40.000 di controvalore dell'offerta;
CONSIDERATO che risultava integrato il requisito inerente il numero dei soggetti destinatari dell'offerta, stante l'utilizzo di uno strumento, il sito web www.vinonovo.com, che, in re ipsa, risulta idoneo a raggiungere un numero di soggetti superiore a duecento;
CONSIDERATO che, relativamente all'ammontare dell'offerta pubblica, benché esso non fosse definito, esso poteva essere ben superiore a quello indicato dal disposto della norma (40.000 €), in considerazione del fatto che il numero dei destinatari dell'offerta potenzialmente coinvolti era illimitato;
RITENUTO che l'operazione in esame si sostanziasse nell'acquisto di obbligazioni argentine a fronte delle quali la società si impegnava a cedere bottiglie di vino quale corrispettivo e che, pertanto, l'offerta promossa da Vinonovo rivestisse le caratteristiche di un'offerta pubblica di acquisto di bond argentini;
RILEVATO che, in relazione alla suddetta iniziativa, non risultava essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risultava essere stato trasmesso il documento destinato alla pubblicazione, come prescritto dal menzionato art. 102, comma 1, del TUF, che prevede che coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando un documento destinato alla pubblicazione;
VISTA la delibera n. 15231 del 25 novembre 2005, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. a), del TUF, sulla base del fondato sospetto che la suddetta attività fosse stata posta in essere in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, ha provveduto a sospendere in via cautelare, per un periodo di novanta giorni, l'offerta pubblica di acquisto di bond argentini promossa dalla Vinonovo, per i motivi ivi indicati;
VISTO che, nella nota di trasmissione del predetto provvedimento, n. prot. 5078204 del 25.11.2005, si indicava, in virtù di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 216/74, la facoltà per gli interessati di presentare le proprie deduzioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della nota medesima;
RILEVATO che, nella stessa data di adozione del provvedimento cautelare, il sig. Pietro Leoni, che detiene una partecipazione pari al 50% nel capitale della Vinonovo, ha inviato al Presidente della Consob un messaggio di posta elettronica, con il quale ha manifestato il proprio disappunto circa l'adozione di tale provvedimento, chiedendone una "rettifica", in quanto l'operazione proposta non sarebbe consistita nell'acquisto di obbligazioni argentine, ma nella possibilità di accettarle quali mezzi di pagamento per il proprio vino;
VISTA la nota di risposta del 9 dicembre 2005, prot. n. 5080830, con cui è stato comunicato di ritenere non sussistenti elementi tali da giustificare una revoca immediata del provvedimento, in via di autotutela;
RILEVATO che, in ottemperanza a quanto richiesto dal provvedimento cautelare, la società ha provveduto a sospendere la promozione dell'iniziativa effettuata su Internet;
RILEVATO che, da ultimo, in data 22 dicembre 2005, è pervenuta una nota, sempre a firma del sig. Leoni, con la quale questi ha svolto, nell'interesse della Vinonovo, alcune succinte considerazioni circa le valutazioni poste dalla Consob a fondamento del provvedimento di sospensione;
RILEVATO, in particolare, che il sig. Leoni ha sostenuto che l'attività in esame non possa essere qualificata in termini di offerta pubblica di acquisto, in quanto sarebbe del tutto mancata, da parte della società, l'intenzione di promuovere un'OPA e che l'iniziativa in argomento debba essere intesa esclusivamente quale operazione di compravendita di vino;
RITENUTO, invece, che le reali finalità e le eventuali motivazioni del soggetto offerente non incidano sulla natura giuridica di una determinata operazione, astrattamente riconducibile alla fattispecie di OPA;
RITENUTO che l'operazione posta in essere dalla Vinonovo si presentava quale proposta al disinvestimento rivolta ai possessori di bond argentini, così come appalesato nel testo del materiale pubblicitario utilizzato e nelle pagine del relativo sito internet, nei quali si offriva "la possibilità di recuperare fino al 75% dell'investimento iniziale in obbligazioni argentine";
RITENUTO, altresì, che neanche la circostanza che a fronte delle obbligazioni fossero ceduti beni di consumo sia idonea a modificare la qualificazione dell'operazione in termini di offerta pubblica di acquisto e tale da ricondurla ad un contratto di compravendita di vino;
CONSIDERATO, infatti, che, ai fini della qualifica di un'operazione in termini di offerta pubblica di acquisto, occorra individuare la ratiosottostante la relativa disciplina, volta, come noto, ad approntare una serie di norme a tutela dei soggetti destinatari di tale offerta, i quali devono essere posti in condizione di valutare compiutamente la proposta di disinvestimento che viene loro rivolta attraverso il documento di offerta;
RITENUTO, quindi, che la ragione dell'applicazione della disciplina in questione debba essere individuata nella necessità di tutelare gli investitori, ove venga loro proposta un'operazione di disinvestimento, prescindendo dalla natura giuridica del bene offerto in corrispettivo e dall'effettivo intento dell'offerente;
RITENUTO, in conclusione, che le deduzioni svolte dal sig. Leoni, per conto della Vinonovo, non consentano di confutare quanto posto a fondamento della delibera di sospensione;
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, che debbano ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nel richiamato provvedimento di sospensione cautelare;
VISTO l'art. 102, comma 3, lett. b) del TUF, in base al quale: "In pendenza dell'offerta, la Consob può...dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a)";
RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di decadenza dell'offerta pubblica sopra descritta, avente ad oggetto i bond argentini;
D E L I B E R A:
E' dichiarata decaduta l'operazione consistente nell'offerta pubblica di acquisto, promossa dalla Vinonovo, avente ad oggetto bond argentini.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 14 febbraio 2006
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
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