lunedì 24 settembre 2012

CAGLIARI-ROMA 0-3 A TAVOLINO (24/09/2012)


Di Giampaolo Carboni.

Il Giudice Sportivo,letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre 2012;rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l’obbligo di annullare quelli venduti;considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà....”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”;ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delledisposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolareeffettuazione della gara;preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS;visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,delibera di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre),disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.

© Riproduzione riservata.

Nessun commento:

Posta un commento

Qualsiasi commento anonimo o riportante link NON sarà pubblicato

Any anonymous or linked comments will NOT be published