Di Redazione.
In un periodo di manovre e contromanovre appare necessario e doveroso porre la dovuta attenzione su alcune tematiche che non appaiono chiara nelle loro modifiche. Cominciamo dalla sanità e da quelle prestazioni mediche alle quali non si applica l’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva, che nell’ultima stesura della manovra stessa ricordiamo è aumentata dal 20% al 21%).Per avere una facilitizzazione sulla comprensione della questione è necessario far riferimento all’articolo 10, punt 15), del d.p.r. numero 633/1972, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13, lettera p) della direttiva comunitaria 17 maggio 1977, numero 77/388, la quale prevede l’esenzione dall’IVA per le “prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da ONLUS”. La richiamata previsione stabilisce il regime di esenzione dall’Iva per il trasporto di malati o feriti effettuato, con autoambulanza o altri mezzi attrezzati ad ambulanza, da Onlus o da imprese autorizzate.
Possono pertanto beneficiare del trattamento di esenzione:
-il soccorso medico extra ospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo e della collettività.
-il trasporto primario, ovvero il trasferimento del paziente dal luogo dell’evento al presidio ospedaliero più idoneo.
-il trasporto secondario ovvero il trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale e il trasporto di neonati a rischio.
-infine lo stazionamento del mezzo di soccorso in occasione di eventi e manifestazioni.
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