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giovedì 20 settembre 2012
LA PAROLA PEDOFILIA (FINALMENTE) ENTRA NEL CODICE PENALE (20/09/2012)
Di Giampaolo Carboni.
Dopo cinque anni il Senato ha finalmente ratificato all'unanimità la Convenzione di Lanzarote. Introdotti due nuovi reati: l'adescamento e l'istigazione a pratiche di pedopornografiaIl Senato approva all'unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Dopo la sesta lettura è finalmente legge. Entra nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola pedofilia. Come ricorda corriere.it, la Convenzione di Lanzarote è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007. Ancora in corso invece il processo di ratifica. Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime. Gli stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale. L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del colpevole.Tra le novità più importanti apportate della Convenzione di Lanzarote, ci sarà l'introduzione di due nuovi reati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori. È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine, non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.
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